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STATUTO
DEI C.P.S.M.
TITOLO
I
Costituzione,
sede, durata
Art. 1 - E’
costituita un’Associazione culturale denominata “Corsi Popolari Serali
di Musica - C.P.S.M.”.
Art. 2 - L’Associazione
ha sede in Milano.
Art. 3 - L’Associazione
è autonoma da Partiti, da Sindacati, da Chiese e da ogni altro centro
di potere.
Art. 4 - L’Associazione
non ha fini di lucro, è retta dalle norme di cui agli artt. 36 e
seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto e ai fini fiscali e tributari
costituisce un ente non commerciale.
Art. 5 - L’Associazione
può avvalersi, retribuendola, della attività di professionisti,
quali docenti e/o consulenti. L’attività dei membri costituenti
il Consiglio Direttivo sarà prestata gratuitamente.
Art. 6 - L’Associazione
ha durata indeterminata.
TITOLO II
Finalità
e attività
Art. 7 - L’Associazione
si propone di:
- promuovere
attività culturali;
- offrire
strumenti tecnico-culturali, atti a incentivare l’educazione musicale degli
adulti, privilegiando gli strati sociali tradizionalmente estranei ai circuiti
istituzionali della didattica musicale;
- sperimentare
metodi e programmi di studio tecnicamente qualificati e funzionali ad un
approccio non professionistico della pratica musicale;
- favorire
l’apprendimento e il confronti su pratiche musicali anche non strettamente
istituzionali, privilegiando i momenti di espressione e di pratica collettiva
della musica.
Tali finalità
vengono realizzate principalmente mediante lo svolgimento di attività
didattica e l’organizzazione di seminari, saggi, concerti, manifestazioni
musicali e altro.
TITOLO
III
Associati
Art. 8 - Possono
fare richiesta di adesione all’Associazione tutti coloro che, condividendo
finalità e Statuto dell’Associazione, versino la quota annuale di
associazione. Il Consiglio Direttivo esaminerà entro i successivi
30 giorni l’adesione e, nell’ipotesi in cui chi si associa abbia manifestato
di non condividere le finalità statutarie, il Consiglio Direttivo
esprimerà parere motivato contrario all’ammissione entro i successivi
8 giorni. Sarà sempre possibile al non ammesso sottoporre reclamo
all’Assemblea degli Associati, che esaminerà in seconda istanza
la questione e le relative motivazioni del Consiglio Direttivo ed emetterà
a sua volta parere entro 8 giorni.
Ogni Associato,
purché in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto
di partecipare alla vita democratica dell’Associazione, alle sue attività,
ai suoi gruppi di lavoro e di studio. Tale partecipazione non potrà
essere soggetta a limiti temporali.
Acquisteranno
la qualità di Associati, con tutti i diritti conseguenti, anche
tutti coloro che, di anno in anno, avranno funzioni di docenti. Essi non
verseranno quote, ma dovranno condividere comunque, anche tramite l’esercizio
della propria attività, le finalità e lo Statuto dell’Associazione.
Inoltre sarà
dichiarato Associato onorario, senza obbligo di versamento di quota associativa,
con delibera dell’Assemblea degli Associati, chi abbia, nel tempo, agito
con particolare e riconosciuta efficacia per la realizzazione delle finalità
statutarie.
Art. 9 - Gli
Associati cessano di appartenere all’Associazione:
- se non viene
rinnovata l’iscrizione;
- se non provvedono
al versamento della quota associativa;
- se non proseguono
nell’incarico di docenti;
- se sono
esclusi dall’Associazione in seguito a contegno contrastante con gli scopi
e le finalità statutarie.
La decadenza
per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza
di almeno 2/3 dei Membri del Consiglio stesso. L’Associato può appellarsi
all’Assemblea dell’Associazione, che delibera entro 90 giorni la conferma
o meno della decisione del Consiglio Direttivo.
TITOLO
IV
Fondo comune,
esercizio, rendiconto
Art. 10 - Il
fondo comune è costituito: - dal contributo degli Associati e dai
beni acquistati con questi; - dalle donazioni, elargizioni e quant’altro
potrà pervenire all’Associazione per giusti e legittimi titoli.
Gli associati
e i loro eredi non potranno mai chiedere la divisione del fondo e neppure
il rimborso delle quote versate. Il rimborso delle quote versate potrà
essere effettuato solamente nel caso di esclusione di cui all’art. 9 del
Titolo III. Le quote sono in ogni caso intrasmissibili, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
E’ vietata
la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione,
di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione e la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
L’esercizio
sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo,
per ciascun anno di attività dell’Associazione. All’inizio di ogni
esercizio dovrà essere presentato all’Assemblea ordinaria degli
Associati, per l’approvazione, un rendiconto economico e finanziario relativo
all’esercizio precedente.
TITOLO
V
Organi
dell’Associazione
Art. 11 - Gli
Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il
Presidente e il Collegio di controllo della gestione amministrativa.
Tutte le cariche
sono gratuite.
Art. 12 -
L’Assemblea ordinaria è costituita da tutti gli Associati ed è
convocata almeno una volta all’anno dal Presidente anche fuori dalla sede
dell’Associazione.
L’Assemblea
è inoltre convocata ogni qualvolta almeno il 10 % degli Associati
lo ritenga opportuno.
Tutti i membri
degli Organi sociali sono eletti dagli Associati.
L’Assemblea
ordinaria degli Associati:
- approva
con voto palese la relazione annuale del Consiglio Direttivo e il rendiconto
economico e finanziario annuale consuntivo;
- delibera
con voto palese le linee guida dell’attività dell’Associazione;
- delibera
con voto palese sulle questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera,
in seconda istanza, con voto palese, sulla mancata ammissione all’Associazione
di chi ne abbia fatto richiesta e sulla decadenza per esclusione di un
Associato (artt. 8 e 9 del Titolo III).
L’Assemblea
ordinaria delibera con la presenza del 50 % degli Associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione
è valida qualora il numero degli intervenuti sia pari ad almeno
il 10 % del numero degli Associati.
L’Assemblea
straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie nonché
allo scioglimento dell’Associazione (artt. 18 e 19 del Titolo VI).
Le Assemblee,
ordinaria e/o straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell’Associazione
con comunicazione agli Associati almeno 15 giorni prima della data stabilita,
mediante affissione di apposito avviso nei locali dove si svolge l’attività
dell’Associazione. Con la stessa modalità vengono rese pubbliche
le deliberazioni dell’Assemblea, di cui verrà redatto relativo verbale,
e il rendiconto economico e finanziario, perché possano essere presi
in visione da tutti gli Associati.
L’Assemblea
è organo sovrano. Hanno diritto di voto tutti gli Associati. Ogni
Associato ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.
Art. 13 -
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato
da venti Membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. Tali Membri
vengono eletti nominativamente tra tutti gli Associati, mediante scheda
di votazione e secondo un regolamento specifico. I Membri del Consiglio
Direttivo restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Consiglio
Direttivo si riunisce con cadenza mensile e/o tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario e/o su richiesta di almeno la metà più
uno dei Consiglieri. Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte
agli Associati. A tali riunioni potranno partecipare anche persone esterne.
Per la validità
delle deliberazioni occorre la presenza effettiva alle riunioni di almeno
8 Membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede. Le deliberazioni avvengono sempre con voto palese e di esse viene
redatto relativo verbale, reso pubblico a tutti gli Associati mediante
affissione dello stesso nei locali dove si svolge l’attività dell’Associazione.
Il Consiglio
Direttivo esegue le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e, in
coerenza con le linee guida espresse da questa, delibera su tutte le questioni
che interessano l’Associazione e ha tutti i poteri necessari per una corretta
ed efficace gestione.
Il Consiglio
Direttivo fa una relazione annuale del proprio operato all’Assemblea degli
Associati e la sottopone all’approvazione dell’Assemblea stessa.
Spetta al
Consiglio Direttivo la facoltà di adottare regolamenti interni per
il funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio
Direttivo designa quattro Associati che saranno autorizzati alla firma
congiunta per le operazioni bancarie e/o presso gli uffici postali.
Art. 14 -
Il Presidente, eletto dagli Associati, dura in carica un anno dal momento
della elezione. E’ rieleggibile, ma non oltre un biennio consecutivo. Fa
parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente
rappresenta l’Associazione, ne coordina le attività, convoca e presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle loro deliberazioni.
Prende i provvedimenti necessari e urgenti per il buon funzionamento dell’Associazione,
nell’intervallo delle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale è
tenuto a riferire i provvedimenti stessi, alla prima riunione.
Il Presidente
ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio,
può nominare avvocati e procuratori in caso di necessità,
può riscuotere crediti, fare pagamenti rilasciando o ricevendo quietanze.
Ha la firma sociale singola, fatta eccezione per le operazioni bancarie
e presso gli uffici postali; per queste ultime operazioni occorrerà
la firma congiunta di almeno due su quattro dei responsabili designati
dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente
può delegare singole funzioni, volta per volta o permanentemente
al Vicepresidente o ad altro Membro del Consiglio Direttivo.
Art. 15 -
Il Vicepresidente, eletto dagli Associati, dura in carica un anno dal momento
dell’elezione. E’ rieleggibile. Fa parte del Consiglio Direttivo. Possono
essergli delegate, dal Presidente, singole funzioni. In caso di impedimento
o assenza motivata del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
Art. 16 -
La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata da un
Collegio di controllo della gestione amministrativa, eletto dall’Assemblea
ordinaria. E’ composto da tre Membri scelti tra gli Associati. Dura in
carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio di controllo
della gestione amministrativa è competente ad accertare la regolare
tenuta della contabilità dell’Associazione e tutte le attività
e iniziative comunque connesse con uso di fondi, e a controllarne la correttezza
e la rispondenza ai fini dell’Associazione. Il Collegio di controllo della
gestione amministrativa relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
TITOLO
VI
Delle modifiche
statutarie, dello scioglimento
Art. 17 - Le
modifiche dello Statuto possono avvenire solo in forza di delibera dell’Assemblea
straordinaria degli Associati, con la presenza di almeno il 50 % degli
Associati e il voto favorevole di almeno 1/3 degli Associati, che costituisca
comunque la maggioranza dei presenti.
Art. 18 -
La decisione di scioglimento può avvenire solo in forza di delibera
dell’Assemblea straordinaria degli Associati con la presenza e il voto
favorevole di almeno 3/4 degli Associati.
L’Assemblea
straordinaria, inoltre, delibera, in caso di scioglimento dell’Associazione,
in ordine alla devoluzione del fondo sociale, che dovrà comunque
essere disposta a favore di altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Milano,
10 ottobre 2007
F.to
il Segretario dei CPSM: Alberto Ricci
F.to
il Presidente del CPSM: Massimo Bendinelli
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